Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori che svolgono attività di produzione musicale e che non sono controllati da o collegati a ovvero distribuiti da multinazionali della discografia.
      2. Ai fini della presente legge sono considerati distributori indipendenti gli operatori che svolgono attività di distribuzione musicale e che non sono controllati da o collegati a multinazionali della discografia.
      3. Ai fini della presente legge sono considerati teatri storici le strutture, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.
      4. Ai fini della presente legge sono considerate fondazioni lirico-sinfoniche le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.
      5. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni musicali i soggetti con personalità giuridica di diritto privato o a carattere di associazione senza scopo di lucro la cui attività è finalizzata alla diffusione e alla promozione della cultura musicale, nonché alla formazione e alla ricerca.

 

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      6. Ai fini della presente legge sono considerate istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno sede.